Per un mero refuso, durante l’ultima seduta del Consiglio regionale, si è riportato, erroneamente, l’oggetto di una diversa pdl, sempre in materia di crediti fiscali

Per un mero refuso, durante l’ultima seduta del Consiglio regionale, si è riportato, erroneamente, l’oggetto di una diversa pdl, sempre in materia di crediti fiscali. La legge approvata, primo firmatario Coviello (FdI) e sottoscritta anche da Perrino e Leggieri (M5s), Aliandro (Lega), Bellettieri (FI), Sileo e Giorgetti (Gm), Cifarelli (Pd), Polese (IV), ha il seguente oggetto “Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio”.

“La Regione Basilicata e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati – si legge nella relazione – intende assumere un ruolo attivo nella gestione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all’art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 come specificati all’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f) per contribuire in maniera decisiva ad evitare il fallimento di professionisti e imprese che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale, non riescono a smaltirlo per la congestione del sistema.

Lo strumento legislativo attribuisce alla Regione la facoltà di favorire, per il tramite degli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate, dopo aver valutato la consistenza della loro capacità di compensazione annua mediante modello F24, l’acquisto annuale di crediti di imposta relativi a bonus edilizi (superbonus 110%, bonus facciate 90%, bonus efficientamento 65%, bonus ristrutturazioni 50%). In particolare qualora i crediti venissero acquistati da istituti di credito, questi ultimi rilasceranno la liberatoria attestante l’avvenuta effettuazione dei controlli circa la genuinità del credito e certificheranno, altresì, che i crediti rivenduti agli enti derivano da interventi di efficientamento energetico effettuati ad opera di imprese aventi sede legale ed operativa in Basilicata ed abbiano riguardato unità immobiliari urbane ubicate in Basilicata.

Peraltro – viene precisato nella relazione – la bontà dei crediti, proprio alla luce degli ultimi interventi legislativi, verrebbe ulteriormente garantita se il cessionario fosse anche correntista della stessa banca da cui acquista il credito, nel qual caso il cessionario acquirente non è tenuto ad effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza. Il supporto normativo a siffatta operazione è offerto dal combinato disposto del cosiddetto ‘Decreto aiuti’, del cosiddetto ‘Decreto aiuti bis’ e del cosiddetto ‘Decreto semplificazioni’ in cui è stato previsto che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all’albo di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

La peculiarità della legge – è scritto nella relazione – è rappresentata dal fatto che deputati all’acquisto possono essere solo gli enti pubblici economici regionali a prevalente caratterizzazione economica e/o società partecipate noninclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s. m. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) così come richiamato dal D.L. 11/2023, per i quali è previsto il divieto. Non la Regione, quindi, che è inserita nel suddetto elenco in quanto è pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D. Legs n. 165/2001. Diversamente gli enti pubblici economici e/o società partecipate non inclusi nell’elenco richiamato dal D.L. n. 11/2023 possono essere annoverati tra ‘Altri soggetti’ ai quali può essere effettuata la prima cessione del credito d’imposta ai sensi dell’art.121, comma 1, del decreto n.34/2020 e s.m. Peraltro il tenore letterale del combinato disposto delle disposizioni in materia non autorizza ad un’interpretazione estensiva che porti a ricomprendere nell’ambito dell’applicazione della stessa norma, tra i soggetti diversi gli enti pubblici tra cui l’ente regione. Ipotesi questa che si sarebbe potuta verificare solo ed esclusivamente qualora fosse stata prevista da una norma di rango primario.

La legge, dunque, – conclude la relazione – è in linea con lo ius superveniens di cui al Decreto Legge 16 febbraio 2023, n.11, con cui è stata ridefinita la disciplina attinente alla circolazione dei crediti fiscali ex art. 21 del Decreto Legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, definendo altresì in modo puntuale il perimetro del principio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 comma 2 della Costituzione. Con gli emendamenti presentati in Prima Commissione è stato ulteriormente precisato, in linea con il Decreto Legge 16 febbraio 2023 n. 11, l’ambito applicativo delle disposizioni sia per quanto attiene al perimetro dei soggetti destinatari della disciplina, sia per quanto attiene ai limiti temporali scanditi nel Decreto Legge n. 11/2023. Fermo restando che con l’ulteriore emendamento approvato con l’aggiunta del comma 2 bis all’articolo 2 si vuole incardinare già nella proposta di legge l’osservanza del criterio dell’acquisto ‘a condizioni di mercato’ e, nel contempo, prevedere un tetto oltre il quale non è possibile l’acquisto del credito”.

Di BasNews

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